Consiglio d’Istituto
Il Consiglio d’Istituto approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi delineati dal Dirigente Scolastico e determina le forme di autofinanziamento della scuola. Approva il Programma Annuale e il Conto Consuntivo e indica i criteri su come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.
Spetta al Consiglio l’adozione del Regolamento interno di Istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare approva il Piano dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti.
Esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
Composizione del Consiglio di Istituto.
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico-ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni e il Dirigente Scolastico. Nelle scuole con popolazione scolastica inferiore a 500 alunni è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, un rappresentante del personale amministrativo, tecnico-ausiliario, 6 rappresentanti dei genitori degli alunni e il Dirigente Scolastico.
Il Consiglio d’Istituto è presieduto da un genitore eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. I membri del consiglio di istituto rimangono in carica per tre anni scolastici.
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